- Premessa. Nozione di pacchetto
turistico
- Disposizioni normative e Disciplina
applicabile
- Prenotazioni
- Pagamenti
- Prezzo
- Recesso del consumatore
- Annullamento del pacchetto
turistico
- Modifiche essenziali del contratto da parte
dell’operatore
- Modifiche dopo la partenza
- Sostituzioni
- Obblighi dei partecipanti
- Classificazione alberghiera
- Regime di responsabilità
- Limiti del risarcimento
- Obbligo di assistenza
- Reclami e denunce
- Assicurazione contro le spese di annullamento
e di rimpatrio
- Fondo di Garanzia
- Clausola compromissoria
ADDENDUM
- Disposizioni normative
- Condizioni di contratto
- Recesso del consumatore
- Informativa e consenso ai sensi della Legge
675/1996
- Premessa. Nozione
di pacchetto turistico
- Ai sensi dell’art. 2, n.1 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo
1995 attuativo della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto
compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
- Disposizioni
normative e Disciplina applicabile- Il
contratto avente ad oggetto la vendita di pacchetti turistici, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata
al consumatore viaggiatore. Detto contratto, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è
altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal
sovracitato D. Lgs. 111/95. Il contratto avente a oggetto
l’organizzazione di viaggi, soggiorni e la vendita di servizi
turistici singolarmente considerati è regolato oltre che dalle
presenti condizioni generali di contratto, anche dalle clausole
particolari convenute nella documentazione consegnata al
viaggiatore, nonché dal D. Lgs. 111/95 e da tutte quelle
convenzioni internazionali applicabili, nonché dalla normativa
interna contenuta nel Codice Civile e nel Codice della
Navigazione.
- Prenotazioni
- La prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito ad
accettazione da parte del consumatore delle presenti condizioni
generali o dopo il versamento della quota di partecipazione o
parte di essa. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata
all’effettuazione del relativo pagamento, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo sito in
Corso Italia 168 – 57025 Piombino (LI) dal quale l’organizzatore
invierà voucher di scambio anche a mezzo sistema telematico. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nelle
note e nei dettagli dell’offerta, o in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite, o indicate nei relativi documenti
di viaggio, dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo
utile prima dell’inizio del viaggio.
- Pagamenti
- Il consumatore provvederà a versare l’intero ammontare in unica
soluzione nelle modalità indicate nella scheda di prenotazione, e,
in ogni caso, entro e non oltre le 4 (quattro) ore lavorative
successive all’atto della prenotazione. La mancata effettuazione
del pagamento nei termini stabiliti costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la
risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni
subiti dall’Agenzia di viaggio venditrice e
dall’Organizzatore.
- Prezzo
- Il prezzo del pacchetto turistico e/o dei viaggi, e/o dei
soggiorni e/o di servizi turistici singolarmente considerati è
indicato per ogni offerta e nella scheda offerte/prenotazioni.
Altri oneri posti a carico del viaggiatore, quali spese
obbligatorie da pagarsi in loco, andranno sempre specificate nelle
note e nei dettagli dell’offerta.
- Recesso del
consumatore su pacchetti organizzati da Mirello Viaggi tour
operator
Il consumatore può recedere dal
contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi
:
- aumento del prezzo in misura
eccedente il 5%.
- modifica in modo significativo di uno
o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposto dall'organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore
ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restrizione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo. (tutto ovviamente per il medesimo
periodo di soggiorno)
- alla restituzione della sola parte di
prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate sopra,
sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di
cui all'art. 4/1° comma - oltre al costo individuale di gestione
pratica, la penale nella seguente misura :
Pacchetti turistici con voli regolari
di linea a tariffa speciale i IT oppure con voli noleggiati o
speciali (fino a 5 ore di volo no-stop). Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di
trasporto o servizi singoli :
* 25% della quota di partecipazione
fino a 30 giorni prima della data di partenza
* 35% della quota di partecipazione da
29 a 21 giorni prima della data di partenza
* 50% della quota di partecipazione da
21 a 15 giorni prima della data di partenza
* 100% della quota di partecipazione da
14 giorni di calendario prima della data di partenza.
N.B: il giorno della data di partenza,
non viene considerato ai fini della numerazione dei giorni
mancanti appunto alla data di partenza.
Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta all'atto della
prenotazione.
Per tutte le quote di partecipazione
nessun rimborso verrà concordato a chi non si presenterà alla
partenza nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai vettori
aerei, o rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo svolgimento.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il
viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari
documenti personali di viaggio e/o espatrio.
- Annullamento del
pacchetto turistico
- Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto
del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 13 del D. Lgs. 111/95, sempre che l’annullamento
non dipenda da fatto a lui imputabile.
- Modifiche
essenziali del contratto da parte
dell’operatore
- Prima della partenza l’operatore può modificare in modo
significativo uno o più elementi essenziali del contratto dandone
immediata comunicazione al consumatore indicando il tipo di
modifica. In considerazione della prassi che sia per ragioni
tecniche operative che commerciali le Compagnie aeree si riservano
la facoltà di modificare gli orari e gli operativi di volo, nonché
il tipo e la Compagnia titolare dei mezzi utilizzati, specialmente
per i voli speciali ITC, Mirello Viaggi, appena ricevutane la
comunicazione dall’organizzatore, s’impegna a comunicare
immediatamente al consumatore le modifiche, qualora le stesse
compromettano nella sostanza la fruizione oppure la qualità del
servizio convenuto. In virtù della suddetta prassi, e al fine di
evitare casi di mancata ricezione della comunicazione della
modifica dovuta ad irreperibilità del consumatore, questo stesso è
tenuto a contattare Mirello Viaggi, 24 ore prima della partenza
per apprendere di eventuali modifiche.
- Modifiche dopo la
partenza
- L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un
fatto proprio del consumatore, una parte essenziale del contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcito in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e
giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
- Sostituzioni
– , considerando la tempistica e le modalità con cui opera, ed
eccetto per i voli di linea, prevede per ogni cessione o
sostituzione del viaggiatore un rimborso spese di Euro 52,00
(cinquantadue/00), a carico dello stesso viaggiatore. Resta chiaro
che, qualora si registrasse una cessione, il nominativo e le
generalità del cessionario, come quelle del nuovo viaggiatore,
devono essere tempestivamente segnalate a Mirello Viaggi, che se
ne riserva l’accettazione in base ai termini in cui è stata
presentata la richiesta.
- Obblighi dei
partecipanti- I partecipanti dovranno
essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a
tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a
causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari
desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
- Classificazione
alberghiera- La sistemazione
alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilità
dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli
standard di qualità.
- Regime di
responsabilità- L’organizzatore risponde
dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. Mirello Viaggi,
inoltre, è responsabile, per la riservatezza dei dati comunicati
dal consumatore, esclusivamente dal momento in cui questi
pervengono nella banca dati e non durante la loro
trasmissione.
- Limiti del
risarcimento
- Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo
contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783
e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla
responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può
superare l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi
altro danno” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo
originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti,
o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni
oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si
applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto
uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento
dannoso.
- Obbligo di
assistenza- L’organizzatore è tenuto a
prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del
consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli
obblighi a carico di quest’ultimo.
- Reclami e
denunce- Il consumatore a pena di
decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2 D. Lgs. 111/95, deve
denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore
le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze della sua organizzazione o realizzazione, all’atto
stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente
riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro
presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati
nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche,
l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza
richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta
ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore,
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi,
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del
consumatore.
- Assicurazione
contro le spese di annullamento e di
rimpatrio
- Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
- Fondo di
Garanzia
- è prevista l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei
ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 111/95, in caso di
insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per
la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95.
- Clausola
compromissoria
- Di comune accordo ai sensi dell’art. 29 CCV, potrà essere
previsto che le controversie insorgenti dall’applicazione,
interpretazione ed esecuzione del contratto siano rimesse al
giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, dei
quali due nominati uno per ciascuna delle due parti in causa,
entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta; il terzo
arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato di comune
accordo dagli arbitri già designati, o in mancanza d’accordo, dal
Presidente del Tribunale di Genova. La sede del collegio
arbitrale, che ha sede stabilita in Genova, deciderà ritualmente e
secondo diritto, con lodo inappellabile, depositato entro 90
giorni dalla costituzione della terna arbitrale, previo eventuale
tentativo di conciliazione.
ADDENDUM
Condizioni
generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.
- Disposizioni
normative
- Il contratto avente ad oggetto la vendita del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione.
- Condizioni di
contratto
- A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3, c.1; art. 4; art. 6; art.7;
art. 8; art. 9, c.1°; art. 10; art. 14, c.1; art. 15; art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
- Recesso del consumatore su pacchetti organizzati da
Mirello Viaggi tour operator
Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi :
- aumento del prezzo in misura eccedente il
05%.
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposto dall'organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restrizione dell'eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo. (tutto ovviamente per il medesimo periodo di
soggiorno)
- alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate sopra, sarà
addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui
all'art. 4/1° comma - oltre al costo individuale di gestione
pratica, la penale nella seguente misura :
Pacchetti turistici con voli regolari di linea
a tariffa speciale i IT oppure con voli noleggiati o speciali
(fino a 5 ore di volo no-stop). Pacchetti turistici di
gruppo con altri mezzi di trasporto o servizi singoli :
* 10% della quota di partecipazione fino a 30
giorni prima della partenza
* 30% della quota di partecipazione da 29 a 21
giorni prima della partenza
* 50% della quota di partecipazione da 21 a 15
giorni prima della partenza
* 100% della quota di partecipazione da 14
giorni di calendario prima della data di partenza.
N.B: il giorno della data di partenza,
non viene considerato ai fini della numerazione dei giorni
mancanti appunto alla data di partenza.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta all'atto della
prenotazione.
Per tutte le quote di partecipazione nessun
rimborso verrà concordato a chi non si presenterà alla partenza
nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai vettori aerei, o
rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo svolgimento. Così pure
nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il viaggio
per mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari documenti
personali di viaggio e/o espatrio.
- Informativa
e consenso ai sensi della Legge 675/1996-
La legge 31 dicembre 1996 numero 675 ha la finalità di garantire
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale.
La legge stabilisce che la persona riceva
informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi
dati personali e che all’interessato sia richiesto il consenso
espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da
parte della nostra Società le viene chiesto il consenso, si rende
necessario per assolvere obblighi di legge e di contratto e per il
corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che
i dati raccolti al momento della registrazione vengono utilizzati
con e senza l’ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti
previsti dalla legge 675/1996, e per le seguenti
finalità:
- trattamento per fornire i servizi oggetto del
contratto: - elaborare studi e ricerche statistiche e di
mercato; - predisposizione del registro dei
collegamenti.
Titolare del trattamento dei suoi dati
personali è Mirello Viaggi – International Travel Agency , con
sede operativa in Corso Italia 168 – 57025 Piombino (LI). Sede
Legale: Mirello Viaggi srl - Via Granello 3/19 - 16121
Genova.
Art. 13 Legge 675/1996 (Diritti
dell’interessato)
In relazione al trattamento dei dati
personali l’interessato ha diritto: di conoscere mediante accesso
gratuito al registro di cui all’articolo 13, comma 1, lettera (a),
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; di
essere informato su quanto indicato all’art. 7 comma 4, lettere
a), b) e h); di ottenere a cura del titolare o del responsabile
senza ritardo: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salvo
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati secondo le
modalità e dentro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3.I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto personale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia. |